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”Immobili fantasma”, entro il 31 dicembre la dichiarazione in catasto

Corrado Sforza Fogliani

Entro il 31.12.’10 i titolari di diritti reali su non dichiarati in già individuati dall’ e resi noti nel periodo 2007–2009, sono tenuti a presentare la di aggiornamento catastale (con applicazione – ha reso noto l’ – delle sanzioni nella misura minima).

Se gli interessati non adempiono all’obbligo entro la fine di quest’anno, l’ del territorio, nelle more dell’iscrizione in , procede all’attribuzione di una rendita presunta da iscrivere transitoriamente in .

Entro lo stesso termine, i titolari di diritti reali sugli oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in , sono pure tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa di aggiornamento catastale. In caso negativo, l’ del Territorio procederà agli accertamenti di competenza, anche con la collaborazione dei Comuni.

Sempre per effetto della manovra estiva, a decorrere dallo scorso 1° luglio la richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche l’indicazione dei dati catastali degli . Adempimento che l’ delle Entrate ha poi esteso ai contratti di comodato.

La mancata o errata indicazione dei dati catastali – attraverso la nuova modulistica approvata dall’ delle Entrate, disponibile sul sito Internet confederale – è punita con la sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta.

Corrado Sforza Fogliani
presidente Confedilizia

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