On line le istruzioni aggiornate per usufruire dello sconto d’imposta previsto per il recupero degli immobili
Detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione, chi può beneficiarne e in che misura, come fare la comunicazione di inizio lavori, quali sono i tipi di interventi ammessi all’agevolazione: sono questi alcuni degli argomenti di rilievo contenuti nella Guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie.
ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 il termine per fruire della detrazione del 36% delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.
La legge finanziaria 2010
La stessa legge finanziaria 2010 ha prorogato la detrazione d’imposta sull’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative.
L’agevolazione è applicabile alle abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 e acquistati entro il 30 giugno 2013. Non ha più scadenza, inoltre, l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10%, per le prestazioni di servizi e le forniture di beni relative agli interventi di recupero edilizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata.
Non ha scadenze, anche, la possibilità di fruire:
– della detrazione Irpef del 19% sugli interessi passivi pagati per mutui stipulati per la costruzione (e la ristrutturazione) dell’abitazione principale;
– dell’applicazione dell’aliquota Iva al 4% sui beni finiti acquistati per la costruzione di abitazioni non di lusso (a prescindere che siano prima casa o meno) ed edifici assimilati.
La detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione
I contribuenti hanno la possibilità di detrarre dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) le spese sostenute fino al 31 dicembre 2012 per la ristrutturazione di case di abitazione e delle parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. Il beneficio sul quale calcolare la detrazione spetta fino al limite massimo di spesa di 48.000 euro da suddividere in dieci anni.
Dal 1° ottobre 2006, l’importo massimo di spesa (48.000 euro), per cui è possibile fruire dell‘agevolazione Irpef, va riferito alla singola unità immobiliare e non più ad ogni persona fisica che abbia sostenuto le spese. Di conseguenza, tale ammontare va suddiviso fra tutti i soggetti aventi diritto alla detrazione (ad esempio marito e moglie cointestatari di un’abitazione possono calcolare la detrazione spettante sull’ammontare complessivo di spesa di 48.000 euro).
Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi, sulla singola unità immobiliare. Per esempio, per le spese sostenute nel corso del 2009 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite complessivo di 48.000 euro.
I contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente in cinque o tre rate annuali di pari importo. Possono optare per questa diversa ripartizione della detrazione anche per le spese sostenute in anni precedenti.
La ripartizione della detrazione in tre o cinque anni si applica solo ai contribuenti che siano proprietari o titolari di altro diritto reale sull’unità abitativa oggetto di intervento. Non possono beneficiare di tale disposizione per esempio l’inquilino o il comodatario.
Fonte by Agenzia dell’Entrate
Foto by fiscaleweb.com