in ,

Novità: dall’Agenzia delle Entrate una Guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie

On line le istruzioni aggiornate per usufruire dello sconto d’imposta previsto per il recupero degli immobili

per le di , chi può beneficiarne e in che misura, come fare la comunicazione di inizio lavori, quali sono i tipi di interventi ammessi all’agevolazione: sono questi alcuni degli argomenti di rilievo contenuti nella Guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni .

ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 il termine per fruire della del 36% delle sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

La legge finanziaria 2010

La stessa legge finanziaria 2010 ha prorogato la d’imposta sull’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o o da cooperative.

L’agevolazione è applicabile alle abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 e acquistati entro il 30 giugno 2013. Non ha più scadenza, inoltre, l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10%, per le prestazioni di servizi e le forniture di beni relative agli interventi di recupero edilizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di , realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata.

Non ha scadenze, anche, la possibilità di fruire:
della del 19% sugli interessi passivi pagati per mutui stipulati per la costruzione (e la ) dell’abitazione principale;
dell’applicazione dell’aliquota Iva al 4% sui beni finiti acquistati per la costruzione di abitazioni non di lusso (a prescindere che siano prima casa o meno) ed edifici assimilati.

La per le di
I contribuenti hanno la possibilità di detrarre dall’imposta sul reddito delle persone fisiche () le sostenute fino al 31 dicembre 2012 per la di case di abitazione e delle parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. Il beneficio sul quale calcolare la spetta fino al limite massimo di spesa di 48.000 euro da suddividere in dieci anni.

Dal 1° ottobre 2006, l’importo massimo di spesa (48.000 euro), per cui è possibile fruire dell‘agevolazione , va riferito alla singola unità immobiliare e non più ad ogni persona fisica che abbia sostenuto le . Di conseguenza, tale ammontare va suddiviso fra tutti i soggetti aventi diritto alla (ad esempio marito e moglie cointestatari di un’abitazione possono calcolare la spettante sull’ammontare complessivo di spesa di 48.000 euro).

Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, ai fini della determinazione del limite massimo delle detraibili occorre tenere conto delle sostenute negli anni pregressi, sulla singola unità immobiliare. Per esempio, per le sostenute nel corso del 2009 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa non ha superato il limite complessivo di 48.000 euro.

I contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la rispettivamente in cinque o tre rate annuali di pari importo. Possono optare per questa diversa ripartizione della anche per le sostenute in anni precedenti.

La ripartizione della in tre o cinque anni si applica solo ai contribuenti che siano proprietari o titolari di altro diritto reale sull’unità abitativa oggetto di intervento. Non possono beneficiare di tale disposizione per esempio l’inquilino o il comodatario.

Fonte by Agenzia dell’Entrate

Foto by fiscaleweb.com

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Caricando...

0

Impianto elettrico a norma di legge

L’ANAPI aggiorna la capilarizzazione territoriale