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Imposte per contratti d’affitto – Immo Blog

Imposte per contratti d’affitto - Immo Blog

Quando occorre registrare un contratto d’ ci si affida di solito a professionisti come commercialisti o agenti immobiliari.
Le modalità di tassazione variano a seconda del tipo di immobile, visto che la normativa in vigore distingue tre casi:
• immobili ad uso abitativo;
• immobili strumentali;
• fondi rustici.
Quando si stipula un contratto per affittare un immobile ad uso abitativo o le sue pertinenze l’imposta da pagare è pari al 2% del canone annuo, moltiplicato il numero di annualità. Ad esempio: per un immobile locato ad un canone mensile di € 500, il canone annuo sarà di € 6.000, pertanto l’imposta di registro sarà di € 120 (2% di 6.000) per ogni annualità.
Gli immobili strumentali per natura sono quelli caratterizzati da una specifica destinazione d’uso di carattere professionale, giustificata anche dalla loro categoria catastale. Sono immobili di tipo strumentale gli uffici e studi (A1), i negozi e le botteghe (C1), i magazzini sotterranei per depositi e derrate (B8).
In base alle modifiche introdotte dal decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, la registrazione di un contratto di locazione per immobili di tipo strumentale è soggetta ad un’imposta pari all’ 1% del canone annuo, se l’affittuario è un soggetto IVA; in caso contrario si applica anche in questa circostanza l’aliquota del 2%.
L’aliquota che si applica, invece, per l’ di fondi rustici è pari allo 0,50% del canone annuo, ma l’imposta è fissata comunque in un importo minimo di € 67.
Il pagamento di un’imposta è dovuto anche nei casi di cessione, risoluzione o proroga del contratto.
In caso di cessione di un contratto di locazione di durata pluriennale si applica un’imposta di registro pari a 67 euro, se la cessione avviene senza il pagamento di un corrispettivo.
Se, invece, il pagamento del corrispettivo avviene, l’imposta è pari al 2% di questo, ma comunque mai inferiore a 67 euro.
La risoluzione di un contratto di locazione è soggetta al pagamento di un’imposta nella misura fissa di 67 euro. Se sono già state versate le imposte per l’intera durata del contratto, si ha diritto alla restituzione delle somme relative alle annualità non sfruttate.
La proroga di un contratto di locazione è soggetta alle stesse modalità di tassazione relative alla stipula. Quindi si può scegliere di pagare l’annualità in corso o l’importo relativo all’intera durata della proroga.
Anche per la stipula del contratto si possono scegliere diverse modalità di pagamento; se si sceglie di effettuare il pagamento in un’unica soluzione, esso va effettuato entro 30 giorni dalla stipula e si ha diritto ad uno sconto del 50% del tasso d’interesse legale moltiplicato per il numero di anni di durata del contratto. Se si sceglie, invece, di pagare annualmente, il pagamento va effettuato entro 30 giorni dall’inizio dell’annualità successiva e non può essere comunque inferiore a 67 euro.
I pagamenti vanno effettuati utilizzando il Modello F23, in cui devono essere riportati gli estremi di registrazione del contratto.

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