Tribunale Bologna Sez. II civ., Sentenza del 9 aprile 2008, n. 921
L’installazione di un cancello sul fondo gravato da una servitù di passaggio non costituisce spoglio di questo diritto se, salvo un trascurabile disagio, non ostacola l’ingresso e il transito del proprietario del fondo dominante, ovvero non diminuisce apprezzabilmente l’utilità della servitù, perché rientra nelle facoltà del proprietario del fondo servente quella di chiuderlo.