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Portiere e ripartizione delle spese

Purtropo la legge non disciplinare il servizio di portierato, solo l’art. 1117 c.c. contempla di proprietà comune i locali per la portineria e quelli destinati all’alloggio del portiere. Quindi non viene legiferato nulla in merito al rapporto di lavoro o al ripartimento della spesa.

L’unica via è quella di far riferimentoal regolamento contrattuale di condominio: tale atto potrebbe disciplinare la materia della suddivisione dei costi con effetto per la singola compagine per la quale è stato redatto.

In pratica, quindi, ogni condomino dovrà partecipare alle spese inerenti il servizio di portierato (trattasi di prestazione di servizi resti nell’interesse comune) in proporzione al valore millesimale della sua unità immobiliare, ossia sulla base dei millesimi di proprietà.

lorenzo fantacuzzi

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