Qualora il condominio avesse più lastrici (o tetti) le spese di manutenzione degli stessi devono essere ripartite solamente tra i condomini che ne traggono utilità (art. 1123, terzo comma, c.c.).
Diverso il caso in cui la parte di copertura dell’edificio è di proprietà comune ma l’uso è riservato ad uno o più condomini.
In tal caso, sempre facendo salva ogni diversa disposizione contenuta nel regolamento condominiale d’origine contrattuale , ai sensi dell’art. 1126 c.c. quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini.