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Terrazzo condominiale, spese manutenzione

Come vengono ripartite le spese di ristrutturazione del tetto o del terrazzo condominiale? Salvo il caso di diversa disposizione contenuta nel regolamento condominiale d’origine contrattuale, i costi per le opere di conservazione dovranno essere sostenuti da tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà (art.

1123, primo comma, c.c.).

Qualora il condominio avesse più lastrici (o tetti) le spese di manutenzione degli stessi devono essere ripartite solamente tra i condomini che ne traggono utilità (art. 1123, terzo comma, c.c.).

Diverso il caso in cui la parte di copertura dell’edificio è di proprietà comune ma l’uso è riservato ad uno o più condomini.

In tal caso, sempre facendo salva ogni diversa disposizione contenuta nel regolamento condominiale d’origine contrattuale , ai sensi dell’art. 1126 c.c. quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini.

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