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Il comproprietario può agire per la risoluzione del contratto di locazione a patto vi sia accordo tra i comproprietari

Cass. civ., sez. III, 31 gennaio 2008, n. 2399

In tema di tutela del diritto di comproprietà vige il principio della concorrenza di pari poteri gestori in capo a tutti i comproprietari, per cui ciascuno di essi è legittimato ad agire contro chi vanti diritti di godimento sul bene, attesa la comunanza di interessi tra tutti i contitolari del bene medesimo, tale da lasciar presumere il consenso di ciascuno all’iniziativa giudiziaria volta alla tutela degli interessi comuni, salvo che si deduca e si dimostri, a superamento di tale presunzione, il dissenso della maggioranza degli altri comproprietari, nel qual caso è necessario il preventivo intervento dell’autorità giudiziaria ai sensi dell’art.

1105 c.c.

E’ noto, del resto, che il singolo condomino può locare la cosa comune senza necessità di espresso assenso degli altri condomini trattandosi di un atto di ordinaria amministrazione che si presume fino a prova contraria compiuto nell’interesse di tutti e può del pari domandare la risoluzione del contratto senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri condomini.

Tuttavia, nel caso di dissenso di uno dei due soli condomini circa l’opportunità di promuovere o coltivare il giudizio di risoluzione contrattuale, essendo esclusa la possibilità della formazione della maggioranza ed essendo altresì esclusa ogni presunzione di consenso o di utile gestione, è necessario il preventivo intervento dell’autorità giudiziaria a norma dell’articolo 1105 c.c.

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