In caso di mutuo eccedente il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile da adire ad abitazione principale, l’agevolazione riferita alla detrazione del 19% deve essere limitata all’ ammontare del predetto costo, risultante dalla sommatoria del valore dell’immobile indicato nel rogito, nonchè degli altri oneri accessori, debitamente documentati, connessi con l’operazione di acquisto.
La detrazione degli oneri accessori degli interessi passivi deve essere fruita nell’anno in cui essi sono sostenuti.
Pertanto, qualora l’importo delle detrazioni sia superiore all’imposta lorda dovuta o al limite fissato dalle singole norme, l’eccedenza non potrà essere riportata in detrazione negli esercizi successivi e, quindi, non potrà assumere rilevanza in periodi d’imposta diversi da quelli in cui l’onere è stato effettivamente sostenuto.