La SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sez. III, N° 14160 del 27/10/2000, chiarisce l’uso della proprietà di un bene all’interno del condominio, qualora esso per le sue caratteristiche è considerato utilizzabile da tutti i condomini. Tale principio è valido anche nel caso di un vano sottotetto utilizzato da protezione dell’appartamento dell’ultimo piano.
In mancanza di una specifica previsione contraria del titolo costitutivo, la destinazione all’uso e al godimento comune di taluni servizi, beni o parti dell’edificio comune, risultante dall’attitudine funzionale del bene al servizio dell’edificio, considerato nella sua unità, e al godimento collettivo, fanno presumere la condominialità, a prescindere dal fatto che il bene sia o possa essere utilizzato da tutti i condomini o solo da taluni di essi.
Non costituisce pertinenza dell’abitazione sottostante il sottotetto che può essere utilizzato come vano autonomo