Corte di Cassazione – Sezione III civile – Sentenza 25 febbraio 2009 n. 4484
Il conduttore rimasto nella detenzione dell’immobile dopo la cessazione del contratto deve pagare l’indennità di occupazione a norma dell’art. 1591 c.c. e non già il canone secondo le scadenze pattuite, perchè, cessato il rapporto di locazione, il protrarsi della detenzione costituisce inadempimento all’obbligo di restituzione della cosa locata anche quando è consentito alla legge sospendere gli sfratti.
Da ciò deriva, pertanto, che l’indennità di mora pattuita per il ritardo del pagamento del canone, che trova titolo in una clausola contrattuale, non può essere riconosciuta in favore del locatore in quanto il contratto, e quindi le sue clausole (indipendentemente dalla soggezione di esso alla disciplina dell’equo canone e quindi dalla loro validità), hanno cessato di avere efficacia e la liquidazione del danno da ritardo dell’obbligo di restituzione l’immobile sino all’effettivo rilascio deve essere effettuata in base all’art. 1-bis della legge n. 61 del 1989, anche nell’ipotesi in cui il locatore possa dimostrare l’esistenza di un più grave e rilevante danno.